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CHI SIAMO
La EXIT SVIZZERA ITALIANA è un’Associazione svizzera no profit costituitasi nel 2012 a Berna e debitamente annoverata nel Registro Cantonale del Canton Ticino nel Novembre del 2023, con lo scopo principale di poter assistere tutti i suoi Associati nel redigere il proprio Testamento Biologico (Living Will) nel quale vengono indicate le volontà della persona riguardanti la fine della propria esistenza.
Il Testamento Biologico è quel documento che una persona, in un momento della sua vita, nelle piene facoltà di intendere e di volere, sottoscrive nominando un FIDUCIARIO (che sarà il garante delle sue volontà nel caso in cui il firmatario non sia più in grado di intendere e di volere) per rilasciare le proprie disposizioni che riguardano la fine della propria esistenza.
Una fine che tutti noi vogliamo che sia dignitosa e senza inutili ed atroci sofferenze.
Per gentile concessione dell’Associazione italiana EXIT-Italia di Torino, Associazione Italiana per il Diritto ad una Morte Dignitosa che ha messo a nostra disposizione il Testamento Biologico in lingua italiana, si potranno quindi stabilire le volontà relative al fine vita di una persona.
Tutti i documenti sono stati debitamente tradotti in lingua inglese, greca, ungherese, tedesca, spagnola e portoghese e sono stati inseriti sul sito dell’Associazione www.exit-svizzeraitaliana.ch.
I rispettivi documenti nelle varie lingue, oltre ad essere presenti sul sito di EXIT-SVIZZERA ITALIANA sono di riferimento nei vari siti di EXIT-IRELAND, EXIT-HELLAS, EXIT-MAGIAR, EXIT-OESTERREICH, EXIT-PORTUGAL e EXIT-BRAZIL che fanno tutte parte della EX INTERNATIONAL FEDERATION insieme a EXIT-ITALIA e naturalmente a EXIT-SVIZZERA ITALIANA.
Le modalità per l’iscrizione e per diventare Membri di EXIT SVIZZERA ITALIANA sono indicati nel prospetto relativo alla Domanda di Iscrizione (Come Associarsi).
Una volta che si è fatta la domanda di iscrizione, la si dovrà inviare con il proprio testamento biologico (per via e-mail) unitamente alla copia del bonifico effettuato per l’iscrizione.
Il Testamento biologico verrà debitamente restituito vidimato a totale garanzia di quanto si è voluto sottoscrivere.
Tutte le informazioni necessarie possono essere visionate sul nostro Sito Internet.
Per qualsiasi altra questione, si potrà telefonare al n. di telefono 0041 - 754141121 oppure inviando una
e-mail a: info@exit-svizzeraitaliana.org.
STATUTO
dell' Associazione
EXIT - Svizzera Italiana
Art. 1 – DENOMINAZIONE
Sotto la denominazione EXIT - Svizzera Italiana, è costituita un'associazione no profit ai sensi degli articoli 60 e segg. CCS.
L'Associazione EXIT-Svizzera Italiana avrà sede a Lugano.
Art. 2 – SCOPO
L'Associazione EXIT-Svizzera Italiana si propone l'informazione etica e scientifica in relazione alle problematiche di rilascio di un testamento biologico e all'autodeterminazione e relativamente al non accanimento terapeutico.
Si vuole dare la più ampia possibilità di autodeterminazione e di libero arbitrio all'individuo affinché possa decidere della fine della propria esistenza in modo che questa possa essere dignitosa e senza inutili ed atroci sofferenze.
Art.3 - OBIETTIVI
:.
EXIT-Svizzera Italiana è un'associazione no profit che vuole garantire ad ogni essere umano la miglior qualità della vita il più a lungo possibile.
La vita è il dono più prezioso che la natura ha dato all'uomo.
La
qualità
della vita di ogni essere umano va quindi protetta ed assicurata in
ogni modo.
Nel momento in cui questa diventi insopportabile si
deve lasciare la possibilità alla persona di poter decidere di
terminarla in modo umano e dignitoso.
Alla
persona sottoscrivente viene richiesto pertanto,di redigere il
proprio testamento biologico o living will, ossia le proprie
disposizioni di volontà messe per iscritto riguardanti la
fine della propria esistenza.
Tali disposizioni devono essere
redatte senza costrizione alcuna, nella completa autodeterminazione e
in piena e totale autonomia di intenti, nelle facoltà di
intendere e volere della persona sottoscrivente.
Si promuove, con
tutti gli sforzi possibili la prevenzione per evitare tentativi di
suicidio non dignitosi, cruenti e traumatici da parte di un
individuo.
A
tutti coloro che vorranno far parte dell'associazione EXIT-Svizzera
Italiana verrà quindi richiesto di redigere in forma
"olografa" tale disposizione di volontà'.
Art. 4 - MEZZI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI
EXIT-Svizzera
Italiana si sostiene attraverso il tesseramento di:
membri iscritti in qualità di soci fondatori, per il tramite di contributi annui fissati dall’assemblea dei soci;
membri iscritti in qualità di soci sostenitori;
membri iscritti in qualità di soci vitalizi per mezzo di donazioni liberali una-tantum di persone fisiche, giuridiche, fondazioni ed enti pubblici nazionali ed internazionali, secondo contributi minimi stabiliti dal comitato.
Essa si sostiene inoltre dai ricavi delle eventuali attività svolte dalla stessa.
Art.
5 – SOCI
L'Associazione
EXIT-Svizzera Italiana prevede la seguente tipologia di soci:
a. soci
fondatori;
b. soci
sostenitori;
c. soci
a corresponsione "vitalizia" (una-tantum).
Le specifiche di tali denominazioni sono pertanto le seguenti:
a.
Soci
fondatori
Sono
soci fondatori le persone presenti nell'atto costitutivo, nonché
quelle persone fisiche o giuridiche, che vengono nominate dal
comitato direttivo per meriti straordinari.
Essi
fanno parte dell'Assemblea generale, con potere di voto.
b.
Soci
sostenitori
Sono
soci sostenitori coloro che hanno fatto l'iscrizione a EXIT- Svizzera
Italiana scegliendo l'opzione di "socio sostenitore" e
tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, condividendo gli scopi
dell'organizzazione, ne sostengono le attività mediante la
donazione di qualificati sostegni finanziari, organizzativi e
morali.
Si intendono essere soci sostenitori anche e tutti coloro
che godono di particolare prestigio o fama personale e aiutano in
modo sostanziale l'Associazione.
Questi
avranno l'obbligo di corrispondere sempre ogni anno la quota sociale
stabilita
dall'associazione.
Anch'essi hanno diritto di voto.
c. Soci a contribuzione "vitalizia" - una tantum
Possono
essere soci le persone e/o gli enti pubblici e privati e/o le persone
giuridiche e/o associazioni la cui domanda di ammissione verrà
accettata dal comitato direttivo e che hanno versato la quota di
iscrizione "vitalizia" ossia "una tantum"
stabilita.
Questi
saranno esenti dal corrispondere le quote sociali annuali negli anni
a venire.
Anch'essi hanno diritto di voto.
Con
la domanda di adesione o domanda di iscrizione, l'aspirante socio
dichiara di accettare senza riserve, lo statuto dell'associazione e
di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dagli intenti
associativi.
La
condizione di socio decorre dalla data di delibera di accettazione
del comitato direttivo.
L'adesione
all'associazione è a tempo indeterminato e non può
essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni
caso il diritto di recesso da parte dell'associato, di sospensione
emessa dall'Associazione o di espulsione del socio medesimo,
sospensione o espulsione debitamente motivate.
Possono
presentare domanda scritta di ammissione all'organizzazione tutte le
persone, senza distinzione di sesso, nazionalità, ceto
sociale, religione che ne condividono gli scopi.
Essi fanno parte dell'Assemblea generale, con potere di voto.
Art. 6 DIMISSIONI e ESCLUSIONI DI UN SOCIO
La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:
in caso di morte;
dimissioni irrevocabili per motivi di salute o altra giustificazione;
dimissioni ordinarie comunicate per iscritto al comitato direttivo almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, che vanno accettate dal comitato direttivo medesimo;
da espulsione pronunciata dal comitato direttivo per gravi motivi, salvo il diritto a ricorrere all'assemblea generale;
per
mancato pagamento del contributo delle quote sociali degli ultimi
due anni del socio.
La
qualità di socio non può essere né alienata né
trasmessa per successione.
Art. 7 RESPONSABILITA', DEI SOCI
EXIT-Svizzera Italiana risponde unicamente con il proprio patrimonio sociale.
Viene quindi esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dei soci e/o dei membri del comitato direttivo.
Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli
organi dell'associazione sono:
- assemblea dei soci detta anche
assemblea generale;
- comitato direttivo;
L'Assemblea
dei soci è quindi l'organo sovrano a cui spetta ogni tipo di
deliberazione che
preventivamente
sarà approvata dal comitato direttivo, per dell'Assemblea
medesima.
Art. 9 DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea
dei soci è l'organo sovrano ed è composto da soci
fondatori, sostenitori e vitalizi.
Ogni
socio ha un voto ed eventualmente quello dei soci che lo hanno
delegato nel numero massimo di 5 (cinque) con delega scritta di
rappresentanza.
I
soci che il giorno dell'assemblea sono stati sospesi, destituiti o
sono stati licenziati/espulsi o hanno un provvedimento in corso di
espulsione da più di trenta giorni non hanno il diritto di
voto.
Non hanno diritto di voto quei soci che non sono in regola
con la corresponsione dei contributi sociali annuali degli ultimi due
anni e che vengono dichiarati pertanto “decaduti”.
Questi,
nel caso che regolarizzino la loro posizione sociale con la
successiva corresponsione delle quote sociali arretrate, potranno
comunque essere reinseriti nella lista degli associati e ritorneranno
pertanto ad avere tutti i diritti precedentemente annullati.
Art 10 ASSEMBLEA DEI SOCI , ORDINARIA E STRAORDINARIA
L'assemblea
ordinaria dei soci è tenuta entro tre mesi dalla chiusura
contabile che corrisponde all'anno solare.
Assemblee straordinarie
dei soci vengono tenute nei seguenti casi:
- se il comitato
direttivo adotta una corrispondente decisione;
- se un quinto dei
soci chiede la convocazione indicando le trattande.
Ogni
socio è autorizzato a proporre per iscritto al comitato
direttivo che venga inserito un
particolare oggetto all'ordine del
giorno nell'assemblea ordinaria dei soci.
La richiesta può
essere fatta sino al più tardi entro la fine dell'anno solare.
La rappresentanza di un socio è possibile solo tramite un altro socio mediante delega scritta.
Art 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea
dei soci viene convocata, dal segretario per iscritto, fissando il
luogo, la data e le trattande all'ordine del giorno.
La
convocazione deve essere spedita tramite posta ordinaria o tramite
posta elettronica almeno venti giorni prima del giorno stabilito per
l'assemblea.
Art.
12 COMPETENZE
L'assemblea
dei soci ha le seguenti competenze:
- approvare o modificare lo
statuto;
- decidere la dissoluzione dell'organizzazione;
-
discutere e decidere gli indirizzi e gli orientamenti generali
dell'organizzazione;
- nominare ogni 7 (sette) anni i membri del
comitato direttivo;
- discutere ed approvare il rapporto annuale
del Presidente del comitato direttivo;
- esaminare e approvare il
resoconto finanziario consuntivo annuale e preventivo per l'anno
successivo e la relazione del presidente;
- fissare il contributo
annuo dei soci;
- approvare o negare l'eventuale espulsione di
soci, proposta dal comitato, o dai due terzi dei membri
dell'assemblea generale
Art.
13 QUORUM e RISOLUZIONI
Per
la validità dell'assemblea ordinaria o straordinaria è
necessario, in prima convocazione, almeno la presenza della metà
dei soci più uno
Tutte
le risoluzioni sociali sono prese dall'assemblea a maggioranza, dei
voti presenti e sono vincolanti.
Il consenso scritto di tutti i
soci ad una proposta è parificato ad una risoluzione sociale,
anche in mancanza di un'assemblea.
Nel corso delle assemblee non è
possibile prendere delle risoluzioni su oggetti non debitamente
preannunciati e indicati sull'ordine del giorno.
Art.
14 ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO
Nelle
risoluzioni sociali concernenti l'interesse privato o una
controversia fra l'associazione e un socio e/o suoi parenti in linea
retta, quest'ultimo è escluso per legge dal diritto di voto.
Art.
15 COMITATO DIRETTIVO
Il
comitato direttivo si compone di almeno tre membri, fino ad un
massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea generale ogni 7
(sette) anni;
l'Assemblea decide a maggioranza dei presenti ed il
comitato direttivo resta in carica 7 (sette) anni, ed i membri sono
rieleggibili;
l'Assemblea è presieduta dal presidente del
comitato direttivo o suo delegato;
l'Assemblea viene convocata dal
segretario del comitato direttivo.
Il
comitato direttivo cura la gestione politica e amministrativa della
organizzazione, nonché
assiste il segretario generale
nella:
- cura degli interessi dell'associazione;
-
convocazione e preparazione dell'assemblea generale;
-
presentazione della relazione e del resoconto finanziario annuale
all'assemblea generale;
- tenuta del registro dei soci;
-
ammissione di nuovi soci;
- accettazione delle dimissioni
ordinarie presentate da soci;
- determinazione di compensi,
rimborsi spese, e di quant'altro necessario ai collaboratori
consulenti, volontari ed ai soci impegnati in ruoli operativi ed
organizzativi.
- fissazione delle quote minime previste per i soci a corresponsione "vitalizia" (una-tantum).
Art.
16 – Compensi e rimborsi
EXIT-Svizzera
italiana è un'associazione No PROFIT in cui tutti gli
operatori, incluso i componenti del comitato direttivo, non
percepiscono compensi di nessuna natura.
Tutto
viene svolto pertanto in forma volontaristica da parte di tutti gli
operatori e collaboratori.
Vengono riconosciuti agli
operatori-collaboratori volontari i rimborsi spese relativi a
spostamenti, sia per il carburante della propria vettura messa a
disposizione dell'associazione per ogni tipo di evento, sia quelli di
tipo alberghiero (pernottamenti) come pure quelli relativi a pasti
consumati in ristoranti/bar per quello specifico evento dietro
relativo giustificativo da presentarsi alla fine della
manifestazione/evento al segretario che provvederà al relativo
rimborso o conguaglio in caso di acconto ricevuto in precedenza.
Art 17 CONTESTAZIONI DI RISOLUZIONI ASSEMBLEARI
Ogni
socio può contestare d'innanzi al giudice le risoluzioni
contrarie alla legge o allo statuto, alle quali egli non ha
acconsentito oppure è in dissenso.
La contestazione dovrà
essere effettuata entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza ed
inviata tramite lettera raccomandata o posta certificata.
Art.
18 PATRIMONIO SOCIALE
Le risorse dell'associazione EXIT-Svizzera italiana derivano da
-erogazioni, lasciti, offerte di ogni genere, sponsorizzazioni, sovvenzioni pubbliche e private, contributi annui dei soci nazionali ed internazionali;
-beni
mobili ed immobili nazionali ed internazionali che diverranno
proprietà dell'organizzazione;
-eventuali fondi di riserva
costituiti con le eccedenze di bilancio nonché da ogni altro
diritto o credito che dovesse pervenire all'associazione a qualunque
titolo.
L'esercizio
finanziario inizia il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno, la prima volta il 31 dicembre 2024.
Tutti
gli introiti a favore di EXIT - Svizzera italiana vengono corrisposti
attraverso
bonifico/trasferimento bancario sul conto
dell'Associazione.
Art 19 CONTABILITA'
I bilanci annuali consuntivo e preventivo saranno allestiti secondo quanto indicato sul libro mastro dell'Associazione.
L'eccedenza
di bilancio sarà a disposizione dell'assemblea dei soci la
quale deciderà la
destinazione sotto riserva delle
normative legali vigenti.
Le eccedenze attive di bilancio non potranno essere distribuite a beneficio degli associati ma costituiranno l’attivo finale di gestione indicato a bilancio Consuntivo.
Eventuali perdite di gestione indicate a bilancio al 31/12 costituiranno il passivo finale di bilancio annuale e si dovrà pertanto portare al relativo risanamento immediato nell’anno successivo quale copertura della perdita dell’anno precedente e tale risoluzione sarà a carico del Comitato Direttivo che dovrà stabilire il modo e le forme più consone per tale risanamento.
Art. 20 SCIOGLIMENTO
Lo
scioglimento di EXIT-Svizzera Italiana potrà avvenire in ogni
tempo, soltanto
per decisione assembleare, fatta riserva delle
normative di legge vigenti.
In questo caso i membri del comitato
direttivo dovranno procedere alla liquidazione
dell'associazione.
I
debiti dovranno essere coperti con gli attivi sociali, ritenuto che
un'eventuale eccedenza dovrà essere devoluta ad una
associazione o organizzazione, sia svizzera che estera, di scopi
analoghi a quelli di EXIT-Svizzera Italiana.
Art.
21 DIRITTO SUPPLETORIO
Per
ogni questione non regolata dal presente statuto fanno stato gli art.
60 e segg. del CCS.
Organo ufficiale di pubblicazione è il
F.U.S.C., in quanto l'Associazione viene iscritta a registro di
commercio, giusta la facoltà di iscrizione esistente anche
quando non sia prescritto l'obbligo.
Altri organi di pubblicazione
saranno secondo necessità designati dal comitato direttivo.
Il
presente statuto è approvato dall'assemblea costitutiva di
giovedì 12 ottobre 2023 e costituisce l'allegato "A"
dell'atto costitutivo.
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